Art. 3.
(Centro nazionale per la musica).

      1. È istituito il Centro nazionale per la musica (CNM). Il CNM definisce e coordina le politiche necessarie a realizzare il sostegno e la promozione della produzione, della diffusione e della fruizione musicale italiana.
      2. Al CNM sono trasferite le competenze e le funzioni della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente al settore musicale.
      3. Il CNM è diretto da un consiglio direttivo nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, su indicazione delle organizzazioni rappresentative dei settori produttivi e artistici dei diversi generi delle attività musicali. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per due mandati. Il consiglio è composto da:

          a) due esperti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno per la musica colta e uno per la musica extra colta;

          b) tredici componenti in rappresentanza delle associazioni del settore, di cui due degli autori, due dei critici, due dei produttori, due degli interpreti, uno degli editori, uno dei distributori, uno dei lavoratori e due dell'associazionismo culturale musicale;

          c) un rappresentante delle fondazioni lirico-sinfoniche;

          d) un rappresentante della Discoteca di Stato;

          e) un rappresentante dei conservatori;

 

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          f) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»;

          g) un rappresentante dei festival.

      4. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente.
      5. Nell'ambito della elaborazione, del coordinamento e della realizzazione delle politiche volte a sostenere e a sviluppare le attività musicali, il CNM:

          a) stabilisce la ripartizione interna al settore musicale delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in funzione dell'attuazione degli interventi di propria competenza;

          b) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali;

          c) nomina commissioni per l'attribuzione delle risorse ai diversi settori musicali;

          d) elabora gli indirizzi per la formazione musicale anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          e) promuove la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          f) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività della Discoteca di Stato;

          g) istituisce un apposito Osservatorio al fine di monitorare il settore musicale nazionale in funzione del suo sviluppo, della sua caratterizzazione qualitativa e del suo ruolo culturale nel Paese e all'estero.